L’articolo 26 del D.L. n° 113 del 4 ottobre 2018, modifica l’art. 99 del D Lgs 81/2008 inserendo tra i destinatari della notifica preliminare, il Prefetto della provincia in cui si realizzano i lavori.

Restano invariate le condizioni che fanno scattare l’obbligo di notifica e di aggiornamento della notifica.

L’articolo 99 del Testo unico della Sicurezza, così come riformulato, prevede che:

“Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

  1. cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
  2. cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
  3. cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno”.
  4. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
  5. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Si allega copia della notifica preliminare editabile con i destinatari precompilati per la provincia di Avellino (eventualmente da sostituire per le altre province)