Reinserire le persone con disabilità nel mondo del lavoro anche nel caso di una nuova assunzione è oggi possibile: l’INAIL, con la circolare n. 30 del 25 luglio 2017 estende gli incentivi in favore dei datori di lavoro anche alle nuove assunzioni. 

A chi è rivolto?

Le agevolazioni sono rivolte ai datori di lavoro che inseriscono in azienda lavoratori affetti da disabilità da lavoro e che, a tal fine, effettuano interventi di adeguamento mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione. La circolare si attua non soltanto alle nuove assunzioni. Restano infatti vigenti anche le agevolazioni per la conservazione del posto di lavoro di disabili a seguito di infortunio o malattia professionale già previste dall’INAIL.

 Cosa si intende per disabile da lavoro?

Per disabile da lavoro si intende un soggetto che, a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, abbia riportato menomazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà motorie o sensoriali, di apprendimento e di relazione tale da determinare problematiche di integrazione lavorativa.

Quali sono gli interventi possibili?

Il regolamento prevede tre tipologie di intervento:

  • Interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro quali interventi edilizi, impiantistici e domotici nonché dispositivi finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro (rampe, meccanismi di sollevamento, adeguamento pavimentazioni, inserimento di un ascensore, adeguamento servizi igienici);
  • per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro (arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli);
  • per la formazione (interventi personalizzati di addestramento all’utilizzo delle postazioni di lavoro e delle attrezzature, di formazione e tutoraggio per lo svolgimento della stessa o di altra mansione).

 Quali sono i limiti di spesa finanziabili dall’INAIL?

Il finanziamento massimo è stato così distinto:

  • fino a 95.000 euro per tutti gli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche;
  • fino a 40.000 euro per tutti gli interventi di adeguamento e adattamento della postazione di lavoro;
  • fino a 15.000 euro per tutti gli interventi di formazione.

Per un totale massimo pari a 150.000 euro di cui i datori di lavoro potranno richiedere un’anticipazione fino al 75% dell’importo di progetto.

Che tipo di contratto il datore di lavoro può stipulare con il lavoratore?

L’INAIL precisa che gli incentivi per l’assunzione di disabili da lavoro si applicano anche ai contratti di lavoro subordinato o parasubordinato. Per le assunzioni di persone con disabilità da lavoro tutelata dall’INAIL l’agevolazione riguarda anche i contratti flessibili e a tempo determinato.

 E nel caso di lavoratore autonomo?

Per il lavoro autonomo sono comunque riconosciute le medesime agevolazioni per la conservazione del posto di lavoro nel caso in cui la persona sia essa stessa disabile da lavoro.

Per ulteriori informazioni inviare una mail a info@cfsedilizia.av.it  con oggetto “incentivi INAIL” indicando cognome e nome, attività, sede sociale, numero ti telefono fisso e cellulare