L’operato imprudenteSafety di un operaio solleva da responsabilità il coordinatore per la sicurezza. Così, in sintesi, si pronuncia la Corte di Cassazione Penale in merito ad un incendio sviluppatosi sul tetto di un condominio, causando la distruzione di diversi appartamenti. Nel primo verdetto, emesso dalla Corte d’Appello di Genova, venivano dichiarati  responsabili ai fini civili del reato di incendio colposo l’addetto alla posa della guaina bituminosa per l’impermeabilizzazione del manto di copertura del tetto, il presidente della cooperativa edile (avente in appalto i lavori di rifacimento ed impermeabilizzazione del tetto di copertura della struttura abitativa) ed il direttore dei lavori e progettista nonché coordinatore per la sicurezza. All’operaio veniva evidenziata “una condotta colposa – si legge nella sentenza – individuata in profili di colpa generica ed in profili di colpa specifica concretizzatasi nella violazione delle norme di sicurezza ricavabili dalle istruzioni d’uso del cannello a fiamma utilizzato per la saldatura della guaina impermeabilizzante ed appoggiato ancora acceso ovvero spento ma ancora incandescente sulla superficie di copertura”.  Agli altri due imputati, invece, “venivano contestati – prosegue il verdetto –  di avere colposamente dato causa al disastro, avendo disposto quale modalità più adeguata per la copertura ed impermeabilizzazione del tetto la posa delle guaine bituminose a caldo con l’utilizzo di strumento a fiamma, senza avere adeguatamente valutato il rischio della lavorazione in concreto”. A seguito di ricorso, proposto da tutti e tre gli accusati, veniva ritenuto responsabile l’esercizio maldestro del lavoratore e non del coordinatore della sicurezza. La motivazione risiede in un “evento – spiega la Corte di Cassazione Penale –  determinato da una attività del lavoratore imprudente, non immediatamente correlata a quanto in ipotesi da prevedere nel piano di lavoro, in quanto l’operaio aveva indugiato eccessivamente nell’uso della fiamma, tenendo conto soltanto della particolare situazione meteorologica. E’ pertanto, evidente in questo caso l’insussistenza rispetto all’evento dannoso del parametro della prevedibilità.  Come è noto, la esistenza di tale parametro va accertata con criteri “ex ante” e si fonda sul principio che non possa essere addebitato all’agente di non aver previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere”. Giudicato colpevole anche il presidente della cooperativa edile che aveva l’obbligo di organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurandosi di eliminare il rischio della possibilità di innesco dell’incendio derivante dall’uso incauto del cannello da parte del lavoratore.