lavoro quotaNei cantieri temporanei e mobili, le opere provvisionali per i ponteggi sono prescritte per qualsiasi lavoro che venga eseguito ad un’altezza superiore ai due metri. Lo stabilisce la Corte di Cassazione Penale in una sentenza che esamina un infortunio sul lavoro ai danni di un operaio intento a prestare la propria opera in un cantiere, su un ponteggio privo di parapetto, allestito per la costruzione di una caserma dei carabinieri. Sull’accaduto ricorre in cassazione il datore di lavoro, elencando tra le motivazioni l’aspetto di una “ sentenza impugnata – si legge nel verdetto – che si poneva in costante contraddizione e ciò con particolare riferimento alla mancata valutazione dell’attendibilità della persona offesa e all’orientamento più recente di questa Corte di legittimità in relazione all’altezza dal suolo alla quale si svolgeva l’attività lavorativa (inferiore a m 2)”. “La disposizione del D.P.R. n. 164/1956, art. 16, che impone l’allestimento di impalcature, ponteggi ed altre opere precauzionali per qualsiasi lavoro edilizio da eseguire ad altezza superiore a due metri dal suolo, va intesa – spiega invece la sentenza – in riferimento alla altezza alla quale il lavoro viene eseguito e non a quella nella quale si trova il lavoratore”. Pertanto: “le opera provvisionali per ponteggi – recita il verdetto – sono prescritte per qualsiasi lavoro che venga ‘eseguito ad un’altezza superiore a 2 metri e, cioè, a prescindere all’altezza dell’impalcato, sicché deve essere prevista e computata, ai fini della predisposizione dell’opera provvisionale del parapetto, oltre all’altezza alla quale è posto l’impalcato dall’eventuale piano di appoggio e all’altezza di quest’ultimo dal piano di terra o di calpestio, finanche la statura dell’operatore e, comunque, considerata l’effettiva altezza alla quale viene eseguito il lavoro in quota, che, nel caso di specie, trattandosi di disarmo del solaio, si svolgeva a ben 3,60 metri dal suolo”. Per queste motivazioni, la Corte ha respinto il ricorso, condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali.