Il Datore di Lavoro deve effettuare la valutazione del rischio elettrico tenendo conto dei rischi derivanti da:

  • contatti elettrici diretti e indiretti,
  • rischi di incendio ed esplosione dovuti a sovratemperature,
  • archi elettrici e radiazioni,
  • fulminazione diretta e indiretta,
  • sovratensioni,
  • guasti ragionevolmente prevedibili.

Successivamente alla valutazione del rischio elettrico devono essere adottate le misure tecniche e organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, oltre a definire i DPC o DPI necessari per lo svolgimento delle lavorazioni. Il D. Lgs 106/2009 ribadisce il divieto di eseguire lavori su impianti e attrezzature sotto tensione, specificando che tali lavori possono essere consentiti qualora siano eseguiti:

  • Utilizzando procedure conformi ai criteri minimi definiti dalle norme tecniche;
  • Per i sistemi di categoria 0 e I, da lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per le attività, secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
  • Per i sistemi II e III, da aziende autorizzate ad operare sotto tensione dal Ministero del Lavoro, con specifico provvedimento e con l’impiego di lavoratori abilitati dal Datore di Lavoro secondo la vigente normativa tecnica.

Lo stesso D. Lgs 106/2009, modificando l’Allegato IX, ha ridefinito le distanze di sicurezza da rispettare per l’esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti con parti attive non protette, fissando le seguenti distanze di sicurezza:

tensione nominale (UN) espressa in KV Distanza espressa in metri
≤ 1 3
1 < UN ≤ 30 3.5
30 < UN ≤ 132 5
≥ 132 7

I sistemi elettrici, infine, vengono classificati sulla base della tensione nominale verso terra in:

  • Sistemi di categoria 0, a bassissima tensione, con tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
  • Sistemi di categoria I (prima), a bassa tensione, con tensione nominale da oltre 50 V fino a 1000 V se in corrente alternata, o da oltre 120 V fino a 1500 V se in corrente continua;
  • Sistemi di categoria II (seconda), a media tensione, con tensione nominale altre 1000 V se in corrente alternata, o oltre 1500 V se in corrente continua fino a 30000 V;
  • Sistemi di Categoria III (terza) , ad alta tensione, con tensione nominale maggiore di 30000 V

Anche le sanzioni sono state ridefinite, con l’introduzione di una sanzione specifica per il noleggiatore o il concedente in uso, oltre al chiarimento che le sanzioni previste per il datore di lavoro per le violazioni alle disposizioni dei tre capi del Titolo III, sono applicabili anche al dirigente.